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Reclami

 

Per "reclamo" si intende ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione (disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti").

Il reclamo può essere inviato utilizzando una delle seguenti modalità':

 

La Banca si impegna ad osservare le seguenti tempistiche di risposta:

  • per i reclami attinenti i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo;
  • per gli altri reclami, entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
 

In caso di controversie relative adoperazioni e servizi bancari e finanziari, il cliente può:
- ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, se:

  • l'operazione o il comportamento contestato si è verificato non oltre il sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  • la somma richiesta all’intermediario non superi i 200.000 euro, se il reclamo comporta una somma di denaro; senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
  • non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.
 

L’ABF è un organismo autonomo e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;

- attivare una procedura di mediazione/conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo. La procedura può essere avviata dalla clientela o dall’intermediario attraverso la presentazione di un’istanza al Conciliatore Bancario e Finanziario, il quale, dopo aver istruito la pratica, richiede alla controparte se intende o meno aderire; l’adesione della controparte alla procedura non è obbligatoria. Resta ferma la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it.

 

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RECLAMI